Ci chiede un lettore:
Sono un informatico ed avrei il seguente quesito:
l’installazione di sistemi allarme senza fili (wireless), potrebbero essere considerati attività di tipo informatico?
Ringrazio
Stefano
Buongiorno Stefano
No. I sistemi di allarme sono classificati come categoria di impianti tecnologici sia con collegamento dedicato proprio che condiviso (nel caso di sistemi bus) e non possono quindi rientrare nella categoria di tipo informatico.
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Riceviamo questo quesito da un lettore:
ho una ditta individuale, sono soltanto io, ed installo principalmente impianti di allarme wireless. Volevo chiederle se la Legge mi obbliga a rilasciare al cliente delle certificazioni particolari, come ad esempio quella di cui al DM 37/08 (cosa che peraltro non sarei in grado di emettere) oppure è obbligatorio solo nel caso in cui si effettuino installazioni di una certa tipologia. Le chiedo questo perchè un probabile cliente mi ha chiesto se sono in grado di rilasciarla avendone lui sentito parlare, facendo riferimento ad una certificazione di lavoro eseguito secondo la “regola dell’Arte”.
Ribadisco la premessa che, non essendo un avvocato, il mio parere è personale, ma con piacere Le rispondo per cercare di fare ulteriore chiarezza: il DM 37/08 ha sancito l’abrogazione della legge 46/90, dettando le nuove regole per l’installazione degli impianti elettrici e di altri tipi specificati nell’oggetto del DM. Stiamo quindi parlando di una legge la cui osservanza, come tale, è obbligatoria. Quindi, in sintesi, se la tipologia dell’impianto è tra quelle descritte nel campo di applicazione credo che non ci siano dubbi sull’obbligo di rilasciare la dichiarazione di conformità secondo quanto prescritto nel DM 37/08.
La ‘Regola dell’Arte’ è un principio simile, almeno nello spirito, a quello che nel nostro Codice Civile si chiama ‘la diligenza del buon padre di famiglia’. Siccome sarebbe impossibile descrivere minuziosamente cosa si può fare (e cosa non si può o deve fare), la legge prevede che in termini generali si debba agire come farebbe un buon padre di famiglia – vale a dire con buon senso e responsabilità. Non sono rari i casi in cui il giudice ha riconosciuto tale diligenza in caso di violazione di clausole contrattuali, riconoscendo quindi anche il merito di aver comunque cercato di fare tutto ciò che era possibile per adempiere correttamente.
Questo principio è stato adottato anche dalle Corporazioni che definivano ‘la regola dell’Arte‘ l’insieme delle tecniche corrette per eseguire i lavori. Il nostro sistema legale ha ereditato il medesimo spirito nel definire che «…nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata (…) e il prestatore d’opera è tenuto a procedere all’esecuzione dell’opera secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d’arte». E quando esiste uno standard tecnico (ad esempio una norma ISO, CEI, UNI, etc.) tale norma è la Regola dell’Arte per definizione. Anche nel DM (art. 5 comma 3 e art 6 comma 1) è esplicitamente affermato che gli impianti ed i progetti eseguiti secondo le norme vigenti sono considerati a regola d’arte.
Quindi : la regola dell’arte è ‘come’ viene effettuato il lavoro e il DM stabilisce per legge che bisogna seguire la regola dell’arte e rilasciare obbligatoriamente la certificazione e quali sono i requisiti per progettare e certificare. Dunque: se l’impianto d’allarme è collegato alla rete elettrica la certificazione (per la parte elettrica) è OBBLIGATORIA. Se invece parliamo della parte ‘allarme’ da un punto di vista prestazionale, la norma di impianto (e di prodotto) è VOLONTARIA. Questo non significa che non debba essere osservata ma, in caso di contenzioso, dovrà dimostrare ad un giudice (e credo non sia facile) che la SUA regola dell’arte – cioè i princìpi che Lei ha seguito – sono equivalenti o migliori della norma.
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Riceviamo da un lettore questo quesito:
il cliente una volta che si è fatto installare un antifurto anche se l’antifurto ha marchiatura CE e/o IMQ ma scopre che l’installatore non ha le certificazioni per poter effettuare l’impianto a chi si può rivolgere o meglio ancora cosa può fare nei confronti dell’installatore non autorizzato?
grazie — marco da Venezia
Buongiorno Marco,
il suo è un quesito in apparenza semplice, ma la risposta è un po’ complessa: cerchiamo di essere il più chiari possibile.
Intanto credo, mi corregga se sbaglio, che Lei si stia riferendo a certificazioni di impianto (e non di prodotto). Questo perché se parliamo di certificazioni di prodotto, sia la marcatura CE che il marchio IMQ sono responsabilità del costruttore e non dell’installatore.
Detto questo, i casi possibili sono:
1. L’impianto è TOTALMENTE senza fili, SENZA ALCUN collegamento alla rete elettrica (a meno che sia come apparecchio utilizzatore a spina tradizionale) e quindi esente dalla dichiarazione di conformità (la “vecchia” 46/90). Dichiarazioni da rilasciare: nessuna.
2. L’impianto include un collegamento alla linea elettrica: obbligatoria la dichiarazione di conformità.
Quali altre certificazioni potrebbe (o dovrebbe) rilasciare un installatore? Tutte le altre eventuali conformità sono volontarie o private (IMQ-A ad esempio) e quindi l’installatore è tenuto ad attestarle SOLO SE Lei lo richiede esplicitamente in fase di ordine.
Altra cosa è invece se Lei ha effettivamente ricevuto una dichiarazione (obbligatoria) di conformità e ritiene che questa sia (a) non rispondente al vero oppure (b) rilasciata da un installatore che non abbia il necessario titolo. In prima battuta Le consiglierei di verificare la situazione con il Suo legale – io non sono un avvocato e quindi non posso esprimere un parere in merito. Le ipotesi possibili di un’azione in tal senso sono molteplici: se Lei “scopre che l’installatore non ha le certificazioni per poter effettuare l’impianto” come minimo ha diritto a farsi ‘ri-certificare’ l’impianto da un altro a spese dell’installatore in difetto. Se invece il problema è nella conformità (e non solo nella dichiarazione) dell’impianto credo che sia evidente che Lei abbia diritto, come per tutte le cose, ad una riparazione (correzione della mancata conformità), sostituzione (un impianto nuovo) o rimborso — con eventuali danni, se ci sono.
A questo punto mi fermo perché si apre la porta ad una discussione, soprattutto legale, molto complessa: come ha (o pensa di avere) “scoperto” che l’installatore non ha titolo per rilasciare tale dichiarazione e cosa ne deriva? Ne consegue un danno perché, ad esempio, non le rilasciano il Certificato Prevenzione Incendi? Le è stato contestato dall’assicuratore?
Ci faccia sapere se siamo riusciti a risponderLe, o, nel caso volesse approfondire, con qualche dettaglio in più saremo lieti di scendere maggiormente – per quanto ci compete – nel dettaglio.
Grazie
m.
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Se l’installatore ha operato sull’impianto elettrico, per esempio per collegare l’alimentazione elettrica primaria dell’impianto di allarme, dovete richiedere la conformità ai sensi della 37/08 (più nota come 46/90 – è la stessa certificazione, ha solo cambiato nome perché la legge è stata aggiornata).
Per quanto riguarda i componenti del sistema d’allarme dovete verificare che i prodotti abbiano la marcatura CE (obbligatoria per Legge) e che siano quindi in sicurezza per la parte elettrica. Inoltre, sui prodotti via radio e sui combinatori telefonici la marcatura CE attesta anche la conformità alla Direttiva Europea R&TTE che regolamenta le frequenze radio e le potenze di trasmissione da utilizzare ed i parametri necessari per collegarsi alla rete telefonica pubblica (PSTN) o cellulare (GSM).
Per quanto riguarda le prestazioni dei prodotti, la certificazione è volontaria e si riferisce alla norma CEI 79-x (79-2 per prodotti filari, 79-3 per gli impianti, 79-16 per i sistemi senza filo) oppure alla nuova norma europea EN50131. Il marchio IMQ attesta la conformità alla norma CEI 79-x.
Non sottovalutate il discorso delle certificazioni se pensate di fare (subito o in futuro) un’assicurazione contro il furto perchè saranno sicuramente i primi (e forse unici) documenti che Vi chiederanno.
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