Le certificazioni obbligatorie dell’installatore antifurto
Riceviamo da un lettore questo quesito:
il cliente una volta che si è fatto installare un antifurto anche se l’antifurto ha marchiatura CE e/o IMQ ma scopre che l’installatore non ha le certificazioni per poter effettuare l’impianto a chi si può rivolgere o meglio ancora cosa può fare nei confronti dell’installatore non autorizzato?
grazie — marco da Venezia
Buongiorno Marco,
il suo è un quesito in apparenza semplice, ma la risposta è un po’ complessa: cerchiamo di essere il più chiari possibile.
Intanto credo, mi corregga se sbaglio, che Lei si stia riferendo a certificazioni di impianto (e non di prodotto). Questo perché se parliamo di certificazioni di prodotto, sia la marcatura CE che il marchio IMQ sono responsabilità del costruttore e non dell’installatore.
Detto questo, i casi possibili sono:
1. L’impianto è TOTALMENTE senza fili, SENZA ALCUN collegamento alla rete elettrica (a meno che sia come apparecchio utilizzatore a spina tradizionale) e quindi esente dalla dichiarazione di conformità (la “vecchia” 46/90). Dichiarazioni da rilasciare: nessuna.
2. L’impianto include un collegamento alla linea elettrica: obbligatoria la dichiarazione di conformità.
Quali altre certificazioni potrebbe (o dovrebbe) rilasciare un installatore? Tutte le altre eventuali conformità sono volontarie o private (IMQ-A ad esempio) e quindi l’installatore è tenuto ad attestarle SOLO SE Lei lo richiede esplicitamente in fase di ordine.
Altra cosa è invece se Lei ha effettivamente ricevuto una dichiarazione (obbligatoria) di conformità e ritiene che questa sia (a) non rispondente al vero oppure (b) rilasciata da un installatore che non abbia il necessario titolo. In prima battuta Le consiglierei di verificare la situazione con il Suo legale – io non sono un avvocato e quindi non posso esprimere un parere in merito. Le ipotesi possibili di un’azione in tal senso sono molteplici: se Lei “scopre che l’installatore non ha le certificazioni per poter effettuare l’impianto” come minimo ha diritto a farsi ‘ri-certificare’ l’impianto da un altro a spese dell’installatore in difetto. Se invece il problema è nella conformità (e non solo nella dichiarazione) dell’impianto credo che sia evidente che Lei abbia diritto, come per tutte le cose, ad una riparazione (correzione della mancata conformità), sostituzione (un impianto nuovo) o rimborso — con eventuali danni, se ci sono.
A questo punto mi fermo perché si apre la porta ad una discussione, soprattutto legale, molto complessa: come ha (o pensa di avere) “scoperto” che l’installatore non ha titolo per rilasciare tale dichiarazione e cosa ne deriva? Ne consegue un danno perché, ad esempio, non le rilasciano il Certificato Prevenzione Incendi? Le è stato contestato dall’assicuratore?
Ci faccia sapere se siamo riusciti a risponderLe, o, nel caso volesse approfondire, con qualche dettaglio in più saremo lieti di scendere maggiormente – per quanto ci compete – nel dettaglio.
Grazie
m.







Gian Luca
In riferimento a quanto detto dal sig. Arturo Liotta vale anche per il semplice collegamento alla linea telefonica di un comunicatore telefonico per impianti di allarme ?
Come si ottiene l’autorizzazione dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni per gli allacciamenti alla linea telefonica di comunicatori telefonici quando comunque sussistono tutti i requisiti tecnico professionali regolarmente documentati alla camera di commercio ?
Grazie a chi mi volesse rispondere.
Buongiorno Gianluca
non sono aggiornatissimo in materia di installazione, ma credo che l’autorizzazione di cui sopra sia ancora quella prevista dal Decreto ministeriale n. 314 del 23 maggio 1992 – Regolamento di attuazione della Legge n. 109 dell’ 8 marzo 1991 – (Direttiva 88/301/CEE del 26 maggio 1988).
Secondo l’art. 5 dell’allegato 13, sono autorizzate all’installazione, al collaudo, all’allacciamento e alla manutenzione degli impianti telefonici interni le imprese iscritte in un apposito albo, suddiviso per classi e per gradi, e tenuto dall’ispettorato generale delle telecomunicazioni, (prima era nel Ministero delle Comunicazioni ora è accorpato al Ministero dello Sviluppo Economico). Nello specifico, il grado richiesto per la tipologia dei combinatori telefonici è il terzo.
Credo quindi che lei si debba rivolgere all’Ispettorato territoriale del Ministero dello Sviluppo Economico di sua competenza (http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&viewType=0&id=1000763&idarea1=584&idarea2=0&idarea3=0&idarea4=0&andor=AND§ionid=1,24&andorcat=AND&partebassaType=0&idareaCalendario1=0&MvediT=1&showMenu=1&showCat=1&idmenu=1934&directionidUser=0).
Le consiglierei comunque di verificare l’esattezza di queste informazioni con la segreteria dell’associazione di categoria ANCISS (www.anciss.it) che si occupa di questa materia quotidianamente ed è sicuramente in grado di darle un’informativa completa.